L.R. 04 DICEMBRE 2001, N. 35

 

"Nuova delimitazione degli ambiti territoriali delle Comunità Montane - Abrogazione della legge regionale 6.9.1972, n.23 e ulteriori modificazioni della legge regionale 2.3.1999, n. 3".

 

Pubblicata nel B. U. UMBRIA 12 dicembre 2001, n. 61 – S.S.

 

 

 

ARTICOLO 1

 

(Zone omogenee)

 

1. Sono individuate le seguenti zone omogenee in attuazione

dell'articolo 2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 e nel

rispetto dei  principi contenuti nell'articolo 27, comma 3 del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

 

1) ZONA A

Comunità Montana Alto Tevere Umbro

 

Citerna, Città di Castello, Lisciano Niccone, Monte Santa Maria

Tiberina, Montone, Pietralunga, San Giustino, Umbertide;

 

2) ZONA B

Comunità Montana dell'Alto Chiascio

 

Costacciaro, Fossato di Vico, Gualdo Tadino, Gubbio, Scheggia

e Pascelupo, Sigillo, Valfabbrica;

 

3) ZONA C

Comunità Montana Monte Subasio

 

Assisi, Bastia Umbra, Nocera Umbra, Spello, Torgiano,

Valtopina;

 

4) ZONA D

Comunità Montana Valnerina

 

Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia,

Poggiodomo, Preci, Sant'Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano,

Vallo di Nera;

 

5) ZONA E

Comunità Montana Monti Martani e del Serano

 

Acquasparta, Bevagna, Campello sul Clitunno, Castel Ritaldi,

Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Massa Martana,

Montefalco, Spoleto, Trevi;

 

6) ZONA F

Comunità Montana Valle del Nera e Monte San Pancrazio

 

Arrone, Calvi dell'Umbria, Ferentillo, Montefranco, Narni,

Otricoli, Polino, San Gemini, Stroncone;

 

7) ZONA G

Comunità Montana Amerino e Croce di Serra

 

Alviano, Attigliano, Avigliano Umbro, Amelia, Baschi, Giove,

Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Montecchio,

Penna in Teverina;

 

8) ZONA H

Comunità Montana Monte Peglia e Selva di Meana

 

Allerona, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Fabro,

Ficulle, Fratta Todina, Montecastello di Vibio, Montegabbione,

Monteleone d'Orvieto, Orvieto, Parrano, Porano, San Venanzo,

Todi;

 

9) ZONA I

Comunità Montana Monti del Trasimeno

 

Bettona, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve,

Corciano, Deruta, Magione, Marsciano, Paciano, Panicale,

Passignano sul Trasimeno, Piegaro, Tuoro sul Trasimeno.

 

 

 

 

 

ARTICOLO 2

 

(Abrogazioni)

 

1. L'articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1972, n.23 è

abrogato.

 

2. Il comma 2, dell'articolo 111 e il comma 2 dell'articolo 115

della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 sono abrogati dalla

data di pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta

regionale di costituzione delle Comunità montane, ai sensi

dell'articolo 3 della legge regionale n. 19/2000.

 

Note:

LAVORI PREPARATORI

 

Disegno di legge:

 

-          di iniziativa della Giunta regionale su proposta

dell'Assessore Riommi, deliberazione n.900 del 25 luglio 2001,

atto consiliare n. 800 (VIIa Legislatura).

 

- Assegnato per il parere alla Ia Commissione consiliare

permanente "Affari Istituzionali - Programmazione - Bilancio -

Finanze e Patrimonio - Organizzazione e Personale - Enti

locali", il 5 settembre 2001.

 

-          Testo licenziato dalla Ia Commissione consiliare

permanente il 14 novembre 2001, con parere e relazioni,

illustrate oralmente, dai Consiglieri Bottini, per la maggioranza,

e Lignani Marchesani, per la minoranza (atto n.800/bis).

 

-          Esaminato ed approvato dal Consiglio regionale nella

seduta del 26 novembre 2001, deliberazione n. 168.

 

AVVERTENZA - Il testo della legge viene pubblicato con

l'aggiunta delle note redatte dalla Segreteria generale della

Presidenza della Giunta regionale (Servizio Segreteria della

Giunta regionale - Sezione Promulgazione leggi ed

emanazione regolamenti e decreti), ai sensi dell'art. 8, commi

1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n.39, al solo

scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

 

NOTE (AL TESTO DELLA LEGGE)

 

Note al titolo della legge:

 

- La legge regionale 6 settembre 1972, n. 23 recante "Gestione

del patrimonio agro-forestale regionale", è pubblicata nel

B.U.R. n.22 del 16 maggio 1979. L'art. 17, comma 1, lett. a),

della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 recante "Disciplina

dei territori montani e delle Comunità montane e modificazione

della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3" (in B.U.R. n.15 del 16

marzo 2001), ha abrogato tutte le norme della suddetta L.R.

n.23/1979, ad eccezione dell'art. 1.

 

- La legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 recante "Riordino delle

funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e

locale delle autonomie dell'Umbria in attuazione della legge 15

marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n.112" (pubblicata nel B.U.R. n.15 del 10 marzo 1999), è già

stata modificata con leggi regionali 9 marzo 2000, n. 19, 19

novembre 2001, n. 28 (in S.O. n.1 al B.U.R. n.58 del 28

novembre 2001) e 19 novembre 2001, n. 29 (in S.O. n.2 al

B.U.R. n.58 del 28 novembre 2001).

 

Nota all'art.1, comma unico:

 

- Il testo dell'art.2 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (si

vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

 

"Art. 2. (Zone omogenee)

 

1.        Le zone omogenee sono individuate nel rispetto dei criteri di

cui al comma 5 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n.

142, come modificato dall'articolo 7 della legge 3 agosto 1999,

n. 265, con legge regionale da emanarsi entro un anno dalla

entrata in vigore della presente legge verificando la

adeguatezza della dimensione delle zone omogenee esistenti,

sentito il Consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 15

della legge regionale 14 ottobre 1998, n. 34.

 

2.        Nella individuazione delle zone di cui al comma 1, il

Consiglio regionale, ai fini dell'esercizio ottimale delle funzioni

e dei servizi in forma associata e per favorire il raggiungimento

della soglia di 50.000 abitanti di popolazione residente, può

includere i Comuni di cui al comma 2 dell'articolo 111 della

legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, anche su proposta dei

Comuni stessi e sentito il Consiglio delle autonomie locali".

 

- Si riporta il testo dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo

18 agosto 2000, n.267, recante "Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali" (pubblicato nel S.O. alla G.U.

n.227 del 28 settembre 2000):

 

"Articolo 27. Natura e ruolo. omissis

 

3. La Regione individua, concordandoli nelle sedi concertative

di cui all'articolo 4, gli ambiti o le zone omogenee per la

costituzione delle comunità montane, in modo da consentire gli

interventi per la valorizzazione della montagna e l'esercizio

associato delle funzioni comunali. La costituzione della

comunità montana avviene con provvedimento del presidente

della Giunta regionale. omissis".

 

Nota all'art.2:

 

- Per la legge regionale 6 settembre 1972, n. 23, si vedano le

note al titolo della legge.

 

- Per la legge regionale 2 marzo 1999, n. 3, si vedano le note al

titolo della legge.

 

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 9 marzo 2000, n. 19 (si

vedano le note al titolo della legge), è il seguente:

 

"Art. 3. (Costituzione delle Comunità montane)

 

1. Il Presidente della Giunta regionale costituisce, con proprio

decreto, ai sensi dell'articolo 28, comma 3 della legge

142/1990 in ciascuna zona omogenea di cui all'articolo 2, la

Comunità montana".